Art. 436 c.p. – Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, in occasione di un **incendio, di una inondazione… o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso**… è punito con la reclusione da **due a sette anni**.

AGGIORNAMENTO (7): Aumento temporaneo di pena nel dopoguerra.

💡 Ratio Legis
Punisce chi sottrae, occulta o rende inservibili apparecchi o segnali destinati alla pubblica difesa da infortuni, tutelando l’efficacia dei dispositivi di sicurezza collettiva predisposti per prevenire incidenti, la cui manomissione espone la collettività a un pericolo indiretto ma concreto.

🔍 Esempio Concreto
Chi sottragga o renda inservibile un dispositivo di segnalazione destinato a prevenire infortuni in un’area a rischio, ad esempio un segnale di pericolo su una strada dissestata, risponde del reato, indipendentemente dal successivo verificarsi di un incidente.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di pericolo astratto che tutela l’efficienza dei presidi di sicurezza collettiva a prescindere dal verificarsi di un danno concreto, riconoscendo che la loro manomissione compromette di per sé un livello di sicurezza predisposto a beneficio indeterminato della collettività.

📊 Schema
Apparecchio o segnale destinato alla pubblica difesa da infortuni + sottrazione, occultamento o guasto → delitto di pericolo astratto contro l’efficienza dei presidi di sicurezza collettiva.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).