Chiunque **adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente**, è punito con la reclusione da **uno a cinque anni o con la multa** non inferiore a lire tremila.
💡 Ratio Legis
Estende la tutela penale della salute pubblica anche alla adulterazione o contraffazione di cose diverse dalle sostanze alimentari, purché pericolose per la salute pubblica se destinate al commercio, ampliando la protezione a qualsiasi prodotto la cui alterazione possa mettere a rischio la collettività dei consumatori.
Esempio Concreto
Chi adulteri o contraffaccia un prodotto non alimentare, ad esempio un cosmetico o un prodotto per l’igiene, rendendolo pericoloso per la salute di chi lo utilizzi, e lo destini al commercio, risponde del reato in via residuale rispetto alla più specifica previsione sulle sostanze alimentari.
Giurisprudenza
Fattispecie di chiusura rispetto all’art. 440 c.p., che estende la medesima logica di tutela a ogni prodotto destinato al commercio la cui adulterazione o contraffazione comporti un pericolo concreto per la salute pubblica, a prescindere dalla sua natura alimentare.
Schema
Cosa diversa dalle sostanze alimentari, destinata al commercio + adulterazione o contraffazione pericolosa per la salute pubblica → delitto residuale contro la salute pubblica.
⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).