Art. 452-novies c.p. – ( (Aggravante ambientale).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Quando un fatto già previsto come reato è **commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo**… la pena nel primo caso è **aumentata da un terzo alla metà** e nel secondo caso è **aumentata di un terzo** [se deriva la violazione di una norma ambientale]. In ogni caso il reato è **procedibile d'ufficio**)).

💡 Ratio Legis
Prevede un aumento di pena quando un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di eseguire uno o più dei delitti ambientali previsti dal Titolo, ovvero quando dal fatto derivi la violazione di una norma posta a tutela dell’ambiente, stabilendo altresì la procedibilità d’ufficio in ogni caso.

🔍 Esempio Concreto
Chi commetta un reato comune, ad esempio una falsità documentale, allo specifico scopo di eseguire un successivo delitto ambientale, risponde del reato-base con la pena aggravata prevista dalla norma, procedibile d’ufficio anche se il reato-base sarebbe ordinariamente procedibile a querela.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione che rafforza trasversalmente la tutela dell’ambiente, aggravando qualsiasi reato comune strumentale alla commissione di un delitto ambientale e garantendo, attraverso la procedibilità d’ufficio, che l’accertamento non dipenda dall’iniziativa della persona offesa.

📊 Schema
Reato comune commesso allo scopo di eseguire un delitto ambientale, o dal quale derivi violazione di norma ambientale → pena aggravata e procedibilità d’ufficio, a prescindere dal regime ordinario.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).