(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).
Chiunque, al fine di conseguire un **ingiusto profitto**, con più operazioni e attraverso l'**allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta… o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti** è punito con la reclusione da **uno a sei anni**.
Se si tratta di **rifiuti ad alta radioattività** si applica la pena della reclusione da **tre a otto anni**.
Le pene previste dai commi che precedono sono **aumentate fino alla metà** ((…)) quando:
a) dal fatto deriva **pericolo per la vita o per la incolumità delle persone** ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati**… o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice… ordina il **ripristino dello stato dell'ambiente** e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
È **sempre ordinata la confisca** delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato…
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## 🪙 TITOLO VII – Dei Delitti Contro La Fede Pubblica
### Capo I – Della Falsità in Monete, in Carte di Pubblico Credito e in Valori di Bollo
Comma 1. 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
Comma 2. 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).