Art. 452-undecies c.p. – ( (Confisca).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Nel caso di condanna… per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies… è **sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato** o che servirono a commettere il reato…

Quando… la confisca di beni… non sia possibile, il giudice individua **beni di valore equivalente**… e ne ordina la confisca.

I beni confiscati… sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e **vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi**.

L'istituto della confisca **non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e… alla bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi**)).

💡 Ratio Legis
Impone la confisca obbligatoria, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i delitti ambientali, delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, nonché delle cose utilizzate per commetterlo, prevedendo la confisca per equivalente quando ciò non sia possibile.

🔍 Esempio Concreto
In caso di condanna per un delitto ambientale, il giudice dispone sempre la confisca dei beni utilizzati per commetterlo e dei profitti derivati, ad esempio i macchinari utilizzati per lo smaltimento illecito e il risparmio di spesa conseguito; se tali beni non sono reperibili, la confisca colpisce beni di valore corrispondente.

⚖️ Giurisprudenza
Norma che rafforza la componente patrimoniale della repressione dei reati ambientali, riconoscendo che l’aggressione sistematica ai profitti economici derivanti dall’illecito smaltimento costituisce un deterrente essenziale contro un fenomeno spesso motivato dal risparmio sui costi di gestione corretta dei rifiuti.

📊 Schema
Condanna per delitto ambientale → confisca sempre obbligatoria di beni-strumento e prodotto/profitto/prezzo del reato, con confisca per equivalente se non reperibili.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).