Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, **fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti**, **introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende**… soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, **ridotte da un terzo alla metà**.

(181): Diminuzione di pena per fatti commessi entro il 1 gennaio 2002.

💡 Ratio Legis
Punisce, con pena più mite rispetto all’art. 453 c.p., chi, senza essere concorso nella falsificazione né essersi accordato con il falsario, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete falsificate o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

🔍 Esempio Concreto
Chi, avendo ricevuto banconote false da un terzo senza alcun previo accordo con il falsario, le introduca comunque consapevolmente nel circuito economico spendendole in un esercizio commerciale, risponde del reato con pena inferiore rispetto a chi abbia concertato l’operazione con il falsario.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che graduala la responsabilità penale in base al grado di coinvolgimento nell’operazione di falsificazione, riservando il trattamento più severo dell’art. 453 c.p. a chi agisce in concerto con il falsario e quello più mite della presente norma a chi si limita a diffondere consapevolmente moneta falsa già esistente.

📊 Schema
Moneta falsificata o alterata, senza concerto con il falsario + introduzione, acquisto, detenzione, spendita o messa in circolazione → delitto contro la fede pubblica, in forma attenuata rispetto all’art. 453 c.p.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).