Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque **spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede**, è punito con la reclusione **fino a sei mesi o con la multa** fino a lire diecimila.

(181): Diminuzione di pena per fatti commessi entro il 1 gennaio 2002.

💡 Ratio Legis
Punisce, con pena significativamente più mite, chi spende o mette altrimenti in circolazione monete falsificate o alterate, da lui ricevute in buona fede, dopo essere venuto a conoscenza della loro falsità, riconoscendo un disvalore minore per chi non abbia concorso in alcun modo alla falsificazione.

🔍 Esempio Concreto
Chi, ricevuto in pagamento in buona fede del denaro poi rivelatosi falso, decida comunque di spenderlo consapevolmente una volta scoperta la falsità, anziché denunciarlo, risponde del reato nella sua forma più lieve, distinta dalle ipotesi di spendita consapevole fin dall’origine.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che riconosce un trattamento sanzionatorio nettamente più mite per chi si trovi, senza alcuna colpa iniziale, in possesso di moneta falsa, sanzionando la sola scelta successiva di disfarsene consapevolmente anziché di denunciarne il possesso.

📊 Schema
Moneta falsa ricevuta in buona fede + spendita consapevole dopo la scoperta della falsità → delitto in forma attenuata, per l’assenza di qualsiasi responsabilità nell’acquisizione originaria della moneta.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).