Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque **contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo**, ovvero **acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta**, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da **due a sei anni e con la multa**…

(181): Diminuzione di pena per fatti commessi entro il 1 gennaio 2002.

💡 Ratio Legis
Punisce chi contraffà la speciale carta filigranata utilizzata dallo Stato per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, anticipando la tutela penale a una fase ancora precedente rispetto alla stessa falsificazione del titolo o del valore di bollo.

🔍 Esempio Concreto
Chi riproduca fraudolentemente la carta filigranata speciale utilizzata dallo Stato per la stampa di titoli di debito pubblico, per poi utilizzarla nella fabbricazione di documenti falsi, risponde del reato, a prescindere dal successivo effettivo utilizzo della carta.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che anticipa ulteriormente la tutela penale rispetto alla falsificazione delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo, colpendo già la fase preparatoria di produzione del supporto materiale specificamente destinato a tali falsificazioni.

📊 Schema
Carta filigranata per carte di pubblico credito o valori di bollo + contraffazione, acquisto, detenzione o alienazione → delitto prodromico rispetto alla falsificazione vera e propria.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).