Art. 465 c.p. – Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, **fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati**, ((è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

Se i biglietti sono stati **ricevuti in buona fede**, si applica ((la **sanzione amministrativa pecuniaria** da lire centomila a seicentomila)).

💡 Ratio Legis
Punisce chi, non essendo concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di biglietti falsificati o alterati di pubbliche imprese di trasporto, estendendo a tali titoli la medesima logica di tutela già prevista per l’uso dei valori di bollo contraffatti.

🔍 Esempio Concreto
Chi utilizzi consapevolmente un biglietto di trasporto pubblico contraffatto, senza aver concorso nella sua falsificazione, per accedere a un servizio di trasporto senza il regolare pagamento, risponde del reato di uso di biglietti falsificati.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che completa, per i biglietti di trasporto pubblico, la tutela già prevista per gli altri titoli e valori del Capo, sanzionando la fase dell’utilizzo consapevole di un titolo contraffatto distintamente dalla sua produzione.

📊 Schema
Biglietto di pubblica impresa di trasporto contraffatto o alterato + uso, senza concorso nella contraffazione → delitto contro la fede pubblica nella fase di utilizzo del titolo falsificato.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).