Art. 474-quater c.p. – ( (Circostanza attenuante). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono **diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti** di cui ai predetti articoli… ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti)).

💡 Ratio Legis
Prevede una diminuzione di pena per i delitti di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi quando il fatto sia di particolare tenuità, in ragione della qualità e della quantità delle merci, riconoscendo una minore gravità per le condotte di scarsa entità economica.

🔍 Esempio Concreto
Chi venda un numero esiguo di prodotti contraffatti di modesto valore economico, in un contesto privo di qualsiasi organizzazione strutturata, può beneficiare della diminuzione di pena prevista dalla norma in ragione della particolare tenuità del fatto.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione che introduce un correttivo di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio dei delitti di contraffazione, distinguendo le condotte di minima rilevanza economica dai fenomeni di contraffazione organizzata su larga scala puniti più severamente.

📊 Schema
Delitto di contraffazione o commercio di prodotti con segni falsi + particolare tenuità del fatto per qualità e quantità delle merci → pena diminuita rispetto all’ipotesi base.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).