Art. 490 c.p. – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Chiunque, in tutto o in parte, **distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero** o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, **distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito… veri**, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).

(94), (97a), (129): Concessione di amnistia per reati connessi a pendenze o situazioni tributarie in specifici periodi.

💡 Ratio Legis
Punisce chi distrugge, sopprime od occulta, in tutto o in parte, un atto pubblico vero, ovvero, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o altro titolo di credito veri, tutelando la fede pubblica nella forma della cancellazione fraudolenta di documenti genuini.

🔍 Esempio Concreto
Chi distrugga un testamento olografo autentico per impedirne la produzione in giudizio e favorire così una diversa successione ereditaria, risponde del reato, secondo le pene previste per la falsità materiale nell’atto corrispondente.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela la fede pubblica anche dalla forma negativa della falsificazione, rappresentata non dalla creazione di un atto falso ma dalla soppressione di uno vero; anche in questo caso uno dei commi è stato abrogato dal d.lgs. 7/2016, restando vigente la fattispecie base.

📊 Schema
Atto pubblico vero, oppure testamento olografo, cambiale o titolo di credito veri + distruzione, soppressione od occultamento → delitto contro la fede pubblica nella forma della cancellazione fraudolenta di documenti genuini.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).