Art. 495-bis c.p. – ( (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Chiunque **dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona** è punito con la reclusione **fino ad un anno**)).

💡 Ratio Legis
Estende la tutela penale della corretta identificazione anche alla fase di rilascio dei certificati di firma elettronica, punendo chi renda false dichiarazioni al certificatore sulla propria o altrui identità o qualità personali, riconoscendo l’importanza della corretta identificazione del titolare nel sistema delle firme digitali.

🔍 Esempio Concreto
Chi, richiedendo il rilascio di un certificato di firma elettronica qualificata, dichiari false generalità al soggetto certificatore, ottenendo così una firma digitale riconducibile a un’identità non corrispondente al vero, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di adeguamento della tutela penale all’evoluzione tecnologica degli strumenti di identificazione digitale, riconoscendo che l’affidabilità dell’intero sistema delle firme elettroniche dipende dalla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di rilascio del certificato.

📊 Schema
Dichiarazione falsa al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o altrui → delitto contro l’affidabilità del sistema di identificazione digitale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).