Art. 496 c.p. – ( (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, **interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio**… è punito con la reclusione da **uno a cinque anni**)).

💡 Ratio Legis
Punisce, in via residuale rispetto all’art. 495 c.p., chi, richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, nell’esercizio delle sue funzioni, di fornire indicazioni sulla propria o sull’altrui identità, stato o qualità personali, dichiara il falso al di fuori dei casi già coperti dall’art. 495 c.p.

🔍 Esempio Concreto
Chi, richiesto da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni di fornire le proprie generalità, dichiari il falso al di fuori delle specifiche ipotesi già ricomprese nell’art. 495 c.p., risponde del reato residuale previsto dalla norma.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di chiusura rispetto all’art. 495 c.p., che garantisce una copertura generale per tutte le ipotesi di false dichiarazioni identificative rese a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio non specificamente ricomprese nella fattispecie principale.

📊 Schema
Richiesta di indicazioni identificative da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni + dichiarazione falsa, fuori dei casi dell’art. 495 c.p. → delitto residuale contro l’affidabilità dell’identificazione.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).