Art. 512-bis c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Trasferimento fraudolento di valori).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque **attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di riciclaggio**… è punito con la reclusione da **due a sei anni**.

((La stessa pena… si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di **documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni**…)).

💡 Ratio Legis
Punisce chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di un delitto di riciclaggio, tutelando l’effettività degli strumenti di aggressione patrimoniale alla criminalità organizzata.

🔍 Esempio Concreto
Chi, sottoposto o a rischio di essere sottoposto a una misura di prevenzione patrimoniale, intesti fittiziamente i propri beni a un familiare o a un prestanome per sottrarli alla confisca, mantenendone di fatto la disponibilità, risponde del reato di trasferimento fraudolento di valori.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di fondamentale importanza nel contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, che colpisce la prassi diffusa dell’intestazione fittizia dei beni a prestanome, riconosciuta dalla giurisprudenza come strumento tipico di elusione delle misure di prevenzione e delle confische antimafia.

📊 Schema
Attribuzione fittizia a terzi della titolarità o disponibilità di denaro, beni o utilità + finalità di eludere misure di prevenzione patrimoniali, contrabbando, o di agevolare il riciclaggio → delitto contro l’effettività degli strumenti di aggressione patrimoniale alla criminalità.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).