Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione… prodotti industriali, con **nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale** è punito con la reclusione da **uno a cinque anni e con la multa**…

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme… sulla tutela della proprietà industriale, la **pena è aumentata** e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, tutelando l’interesse economico collettivo alla reputazione e alla competitività del sistema produttivo nazionale.

🔍 Esempio Concreto
Chi ponga in vendita sui mercati esteri prodotti recanti falsamente indicazioni di provenienza o marchi contraffatti riconducibili all’industria nazionale, danneggiandone la reputazione commerciale complessiva, risponde del reato di frode contro le industrie nazionali.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che, a differenza delle altre norme sulla contraffazione, tutela non tanto la fede pubblica quanto l’interesse economico collettivo dell’industria nazionale nel suo complesso, richiedendo la prova di un nocumento effettivo per tale interesse.

📊 Schema
Prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati + vendita o messa in circolazione sui mercati + nocumento all’industria nazionale → delitto contro l’interesse economico collettivo del sistema produttivo.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).