Art. 517-ter c.p. – ( (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo… **fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale**… è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione **fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000**.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, **introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita**… i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili **sempre che siano state osservate le norme**… sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.))

💡 Ratio Legis
Punisce, salva l’applicazione delle più gravi fattispecie di contraffazione di marchi, chi, potendo conoscere l’esistenza del titolo di proprietà industriale altrui, fabbrica o adopera industrialmente beni realizzati usurpando tale titolo, ovvero li introduce, detiene per la vendita o pone in vendita, tutelando i diritti di proprietà industriale da sfruttamenti non autorizzati.

🔍 Esempio Concreto
Un’impresa che, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un brevetto altrui, produca industrialmente beni realizzati sfruttando quella medesima invenzione senza autorizzazione, risponde del reato, procedibile a querela della persona offesa titolare del diritto usurpato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che completa, sul versante penale, la tutela dei diritti di proprietà industriale già presidiata in via primaria dagli strumenti civilistici del codice della proprietà industriale, riservata ai casi in cui l’usurpazione riguardi titoli diversi dai marchi già tutelati dagli artt. 473 e 474 c.p.

📊 Schema
Titolo di proprietà industriale altrui, conoscibile dall’agente + fabbricazione o uso industriale di beni realizzati usurpandolo, oppure introduzione/detenzione/vendita di tali beni → delitto procedibile a querela, contro i diritti di proprietà industriale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).