Art. 518-septiesdecies c.p. – ( (Circostanze attenuanti). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((La pena è **diminuita di un terzo** quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un **danno di speciale tenuità** ovvero comporti un **lucro di speciale tenuità**…

La pena è **diminuita da un terzo a due terzi** nei confronti di chi abbia **consentito l'individuazione dei correi** o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia **recuperato o fatto recuperare i beni culturali** oggetto del delitto.))

💡 Ratio Legis
Prevede un aumento di pena per i delitti contro il patrimonio culturale quando ricorrano specifiche circostanze aggravanti individuate dalla norma, quali la commissione del fatto da parte di soggetti che rivestono particolari qualifiche professionali connesse alla tutela dei beni culturali.

🔍 Esempio Concreto
Un soggetto che, nell’esercizio di una funzione professionale connessa alla custodia o alla tutela di beni culturali, commetta uno dei delitti previsti dal Titolo, abusando della propria posizione di affidamento, risponde del reato con la pena aggravata prevista dalla norma.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione che completa il sistema sanzionatorio dei delitti contro il patrimonio culturale, riconoscendo il maggior disvalore delle condotte commesse da soggetti che, per la loro funzione professionale, dovrebbero garantire la tutela dei beni anziché pregiudicarla.

📊 Schema
Delitto contro il patrimonio culturale + circostanza aggravante specificamente prevista, quale la qualifica professionale dell’autore → pena aumentata rispetto all’ipotesi base.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).