Art. 527 c.p. – Atti osceni

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni ((è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000)).

((Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.)) se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

💡 Ratio Legis
Punisce chi compie atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, tutelando il comune senso del pudore e la moralità pubblica da manifestazioni sessuali esplicite compiute in contesti privi della necessaria riservatezza, con pena aumentata se il fatto è commesso vicino a luoghi frequentati da minori.

🔍 Esempio Concreto
Chi compia atti di natura sessuale esplicita in un luogo pubblico, ad esempio un parco frequentato da persone di ogni età, senza le cautele necessarie a evitare che tali atti siano visti da terzi, risponde del reato di atti osceni.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie storicamente controversa quanto alla nozione di oscenità, la cui applicazione pratica richiede un bilanciamento con l’evoluzione dei costumi sociali, riservata alle sole manifestazioni sessuali esplicite prive di qualsiasi riservatezza.

📊 Schema
Atto osceno + luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico → delitto contro il comune senso del pudore, aggravato se commesso vicino a luoghi frequentati da minori.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).