Art. 544-bis c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Uccisione di animali).

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione ((da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000)).

((Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000)).

💡 Ratio Legis
Punisce chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, con pena aggravata se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, tutelando il sentimento di rispetto e di pietà verso gli animali quale valore autonomamente riconosciuto dall’ordinamento.

🔍 Esempio Concreto
Chi uccida un animale senza alcuna necessità, ad esempio per mero divertimento o per punizione, risponde del reato di uccisione di animali, con pena aggravata se la condotta sia stata caratterizzata da particolare crudeltà o dal prolungamento intenzionale della sofferenza dell’animale.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie introdotta dalla L. 189/2004, che ha riconosciuto per la prima volta nel codice penale un autonomo titolo a tutela del sentimento collettivo verso gli animali, superando la precedente collocazione di tali condotte tra le mere contravvenzioni.

📊 Schema
Animale + condotta che ne cagiona la morte, per crudeltà o senza necessità → delitto contro il sentimento per gli animali, aggravato da sevizie o prolungamento intenzionale della sofferenza.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).