Art. 560 c.p. – Concubinato

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. ((46))

La concubina è punita con la stessa pena. ((46))

Il delitto è punibile a querela della moglie. ((46))

(46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre – 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.

💡 Ratio Legis
Puniva originariamente il marito che tenesse una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove, e la concubina stessa; la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 147 del 1969, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, completando il superamento del doppio standard che puniva più severamente l’infedeltà della moglie rispetto a quella analoga del marito.

🔍 Esempio Concreto
Una relazione extraconiugale stabile intrattenuta dal marito, per quanto rilevante sul piano civilistico, non integra oggi alcun reato, essendo l’articolo privo di efficacia precettiva a seguito della declaratoria di incostituzionalità del 1969.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che, specularmente all’art. 559 c.p. sull’adulterio, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in ragione del medesimo principio di eguaglianza tra i coniugi, completando il percorso di eliminazione dal sistema penale del trattamento differenziato dell’infedeltà coniugale.

📊 Schema
Concubinato del marito nella casa coniugale o notoriamente altrove → condotta oggi priva di qualsiasi rilevanza penale, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’intero articolo.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).