Art. 565 c.p. – Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, è punito con la multa da lire mille a cinquemila.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, nella cronaca di giornali o scritti periodici, ovvero nelle relative inserzioni pubblicitarie, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, tutelando la riservatezza e la dignità della vita familiare da forme di esposizione mediatica lesive attraverso la stampa periodica.

🔍 Esempio Concreto
Un articolo di cronaca che metta ingiustificatamente in risalto vicende private di una famiglia in modo da offenderne la morale, ad esempio esponendo dettagli intimi non rilevanti per l’interesse pubblico della notizia, può integrare il reato, oggi di applicazione pressoché residuale.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di matrice storica, la cui sanzione pecuniaria è rimasta fissata in valori nominali della lira ormai privi di reale efficacia deterrente, e la cui applicazione pratica deve oggi essere bilanciata con la libertà di stampa e di cronaca costituzionalmente garantite.

📊 Schema
Cronaca giornalistica, scritti periodici o inserzioni pubblicitarie + esposizione di circostanze offensive della morale familiare → delitto di applicazione residuale, da bilanciare con la libertà di stampa.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).