Art. 570-ter c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori).

Il responsabile dell'adempimento dell'((obbligo di istruzione)) che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, ((comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo)) 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, ((la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,)) o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'((obbligo di istruzione)) che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, ((comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo)) 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'((obbligo di istruzione)), non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

💡 Ratio Legis
Punisce il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito dall’autorità competente, non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore, non giustifichi la mancata iscrizione a una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non presenti il minore all’autorità entro il termine indicato.

🔍 Esempio Concreto
Un genitore che, dopo essere stato formalmente ammonito dall’autorità scolastica competente, persista nel non iscrivere il proprio figlio in età scolare a un istituto di istruzione, senza fornire adeguata giustificazione né dimostrare di provvedere altrimenti alla sua istruzione, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che presidia penalmente il diritto costituzionale all’istruzione dei minori, richiedendo come presupposto procedurale il preventivo ammonimento dell’autorità competente, a conferma della natura di extrema ratio dell’intervento penale.

📊 Schema
Obbligo di istruzione del minore + previo ammonimento dell’autorità + persistente inadempimento, senza giustificazione né alternativa dimostrata → delitto contro il diritto all’istruzione dei minori.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).