Art. 572 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione ((da tre a sette anni)).

((La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi)).

COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

((Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.))

💡 Ratio Legis
Punisce, fuori dai casi di abuso dei mezzi di correzione, chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla propria autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, tutelando l’integrità fisica e psicologica dei componenti del nucleo familiare da condotte sistematiche di sopraffazione.

🔍 Esempio Concreto
Un partner che sottoponga sistematicamente il convivente a violenze fisiche, umiliazioni verbali reiterate e vessazioni psicologiche, creando un clima di sofferenza costante nella relazione, risponde del reato di maltrattamenti, con pena aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di minori, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di importanza centrale nel contrasto alla violenza domestica e di genere, oggetto di significativo rafforzamento sanzionatorio e procedurale da parte della più recente legislazione, in particolare la L. 69/2019 (c.d. Codice Rosso), che ha introdotto meccanismi di tutela urgente per le vittime.

📊 Schema
Persona della famiglia, convivente, o sottoposta all’autorità dell’agente per ragioni di educazione/cura/vigilanza + condotta sistematica e reiterata di maltrattamento fisico o psicologico → delitto contro l’integrità della persona in ambito familiare, aggravato da specifiche condizioni di vulnerabilità della vittima.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).