Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
💡 Ratio Legis
Punisce chi, con atti diretti a commettere uno dei delitti di percosse o di lesione personale, cagiona la morte di un uomo, tutelando la vita umana anche nei casi in cui l’evento letale ecceda l’intenzione originaria dell’agente, purché quest’ultima fosse comunque diretta a ledere l’integrità fisica della vittima.
Esempio Concreto
Chi, colpendo un’altra persona con l’intenzione di percuoterla o di procurarle una lesione, ne cagioni inaspettatamente la morte per le concrete modalità del fatto o per la particolare fragilità della vittima, risponde del reato di omicidio preterintenzionale.
Giurisprudenza
Fattispecie che si colloca in una posizione intermedia nel sistema dei delitti contro la vita, presupponendo un dolo di percosse o di lesioni e un evento morte non voluto ma comunque riconducibile alla condotta lesiva originaria.
Schema
Atti diretti a percuotere o a ledere + morte della vittima, eccedente l’intenzione dell’agente → delitto di omicidio preterintenzionale, con pena intermedia tra colpa e dolo omicidiario.
⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).