Art. 590-ter c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali ((e nautiche)) ).

Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

💡 Ratio Legis
Prevede un consistente aumento di pena per il conducente che, dopo aver cagionato lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime, si dia alla fuga, con pena aumentata da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a tre anni.

🔍 Esempio Concreto
Un conducente che, dopo aver causato per colpa una lesione grave a un altro utente della strada, si allontani dal luogo del sinistro senza prestare soccorso, risponde del reato con la specifica e severa aggravante della fuga.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che estende alle lesioni personali stradali e nautiche la medesima logica di contrasto alla fuga dopo l’incidente già prevista per l’omicidio stradale dall’art. 589-ter c.p.

📊 Schema
Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime + fuga del conducente dal luogo dell’incidente → pena aumentata da un terzo a due terzi, comunque non inferiore a tre anni, rispetto all’ipotesi base.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).