Art. 591 c.p. – Abbandono di persone minori o incapaci

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

💡 Ratio Legis
Punisce chi abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e che sia affidata alla sua custodia o cura, con pena aggravata se dal fatto deriva una lesione o la morte.

🔍 Esempio Concreto
Un genitore che lasci il proprio figlio minore incustodito in una situazione di pericolo per la sua incolumità, ad esempio in un luogo isolato senza alcuna assistenza, risponde del reato di abbandono di minori, con pena severamente aggravata se dall’abbandono deriva una lesione grave o la morte del minore.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela l’incolumità dei soggetti strutturalmente incapaci di provvedere a se stessi, riconoscendo la particolare gravità della violazione della posizione di garanzia da parte di chi ne ha la custodia o la cura.

📊 Schema
Minore degli anni quattordici o persona incapace di provvedere a se stessa, affidata alla custodia dell’agente + condotta di abbandono → delitto contro l’incolumità di soggetti vulnerabili, aggravato da lesione o morte.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).