Art. 600-quinquies c.p. – ( (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni)).

💡 Ratio Legis
Punisce chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, o comunque comprendenti tale attività, tutelando i minori dal fenomeno del c.d. turismo sessuale, che sfrutta la mobilità internazionale per eludere i controlli previsti negli ordinamenti di provenienza.

🔍 Esempio Concreto
L’organizzazione o la pubblicizzazione, anche attraverso agenzie o canali specializzati, di viaggi specificamente diretti a consentire la fruizione di prestazioni sessuali a danno di minori in altri Paesi integra la fattispecie, a prescindere dal successivo effettivo compimento delle condotte di sfruttamento.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che risponde all’esigenza di contrasto internazionale al turismo sessuale a danno di minori, colpendo l’organizzazione e la promozione di tali iniziative già nella fase preparatoria.

📊 Schema
Viaggio organizzato o propagandato, finalizzato alla fruizione di prostituzione minorile → delitto contro lo sviluppo psicofisico dei minori, a tutela anche extraterritoriale contro il turismo sessuale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).