Art. 600 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

(233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

– (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;

– (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

💡 Ratio Legis
Punisce chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chi riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, tutelando la libertà personale nella sua forma più radicale.

🔍 Esempio Concreto
Chi tenga una persona in una condizione di totale soggezione, privandola della libertà di autodeterminazione e costringendola a prestazioni lavorative in condizioni di sfruttamento sistematico, mediante violenza, minaccia, inganno o approfittamento di vulnerabilità, risponde del reato, tra i più gravi dell’intero ordinamento penale.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela il nucleo più intimo della dignità e della libertà della persona, riconoscendo che la riduzione di un essere umano a condizione di totale soggezione e sfruttamento costituisce una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali.

📊 Schema
Esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà su una persona, ovvero riduzione o mantenimento in stato di soggezione continuativa, con costrizione a prestazioni di sfruttamento → delitto di massima gravità contro la libertà e la dignità della persona.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).