Art. 602 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Acquisto e alienazione di schiavi).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.

(191)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:

– (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;

– (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

💡 Ratio Legis
Punisce, fuori dai casi già previsti dalla tratta di persone, chi acquista, aliena o cede una persona che si trovi in una delle condizioni di riduzione in schiavitù o servitù, tutelando la libertà personale anche quando la persona ne diventi oggetto di una transazione commerciale tra terzi.

🔍 Esempio Concreto
Chi acquisti da terzi una persona già ridotta in condizione di schiavitù, per poi eventualmente rivenderla o cederla ad altri, risponde del reato di acquisto e alienazione di schiavi, distinto dalla tratta per l’assenza delle specifiche condotte di reclutamento e trasferimento.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che completa la tutela penale contro la riduzione in schiavitù, colpendo specificamente gli atti di compravendita della persona già ridotta in tale condizione.

📊 Schema
Persona nelle condizioni di riduzione in schiavitù o servitù + acquisto, alienazione o cessione, fuori dai casi di tratta → delitto contro la libertà personale nella fase di compravendita della persona schiavizzata.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).