Art. 608 c.p. – Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

💡 Ratio Legis
Punisce il pubblico ufficiale preposto alla custodia o alla cura di una persona arrestata o detenuta che la sottoponga a misure non consentite dalla legge, ovvero usi verso di essa un rigore non consentito dalle circostanze, tutelando la dignità e l’integrità della persona ristretta.

🔍 Esempio Concreto
Un agente di custodia che, nell’esercizio delle proprie funzioni verso un detenuto, adotti misure di rigore ingiustificate e sproporzionate rispetto alle circostanze concrete, eccedendo i propri poteri disciplinari, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela la dignità della persona privata della libertà personale, riconoscendo la particolare posizione di vulnerabilità del detenuto rispetto a chi ne ha la diretta custodia.

📊 Schema
Persona arrestata o detenuta, affidata alla custodia del pubblico ufficiale + sottoposizione a misure non consentite o rigore ingiustificato → delitto contro la dignità della persona ristretta.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).