Art. 609-bis c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Violenza sessuale).

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione ((da sei a dodici anni)).

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Comma 1. 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

Comma 2. 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, nonché chi vi induce taluno abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, o traendola in inganno mediante sostituzione di persona, tutelando la libertà sessuale quale espressione della libertà di autodeterminazione della persona, con pena diminuita per i casi di minore gravità.

🔍 Esempio Concreto
Le condotte costrittive realizzate con violenza, minaccia o abuso di autorità integrano la fattispecie nella sua forma più grave; le condotte di induzione realizzate approfittando dell’altrui condizione di inferiorità o mediante inganno sulla persona integrano forme equiparate quanto a trattamento sanzionatorio.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie riformata dalla L. 66/1996, che ha unificato in un’unica figura di reato contro la persona le previgenti distinte fattispecie di violenza carnale e atti di libidine violenti, riconoscendo la libertà sessuale quale diritto fondamentale della persona anziché quale mero attributo della moralità pubblica.

📊 Schema
Costrizione mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, oppure induzione mediante abuso di inferiorità o inganno sulla persona + atti sessuali compiuti o subiti → delitto contro la libertà sessuale della persona.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).