Art. 609-septies c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Querela di parte).

I delitti previsti dagli ((articoli 609-bis e 609-ter)) sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di ((dodici)) mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

Comma 1. 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

Comma 2. 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

Comma 3. 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

Comma 4. 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

Comma 5. 5) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N.69)).

💡 Ratio Legis
Stabilisce che i delitti di violenza sessuale e delle relative circostanze aggravanti sono punibili a querela della persona offesa, con termine di proposizione di dodici mesi e irrevocabilità della querela, individuando ipotesi in cui si procede invece d’ufficio, quali la minore età della vittima o la commissione del fatto da parte di un ascendente o genitore.

🔍 Esempio Concreto
Una persona offesa da un fatto di violenza sessuale deve presentare formale querela entro dodici mesi per attivare il procedimento penale, salvo che il fatto sia stato commesso in danno di un minore degli anni diciotto o da un ascendente o genitore della vittima, ipotesi nelle quali si procede d’ufficio.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che bilancia la tutela della libertà di scelta della vittima adulta, alla quale è rimessa la decisione se attivare il procedimento penale, con l’esigenza di una tutela rafforzata e automatica nei casi di maggiore vulnerabilità della vittima.

📊 Schema
Delitto di violenza sessuale → procedibilità a querela della persona offesa, con termine di dodici mesi e irrevocabilità, salva la procedibilità d’ufficio nei casi di minore età della vittima o di specifiche relazioni qualificate con l’autore.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).