Art. 617-sexies c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione ((da tre a otto anni)) nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione relativa a un sistema informatico o telematico, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso.

🔍 Esempio Concreto
Chi alteri il contenuto di una comunicazione informatica realmente intercorsa tra due sistemi, modificandone il senso originario, e ne faccia successivamente uso per procurarsi un vantaggio o danneggiare un terzo, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che estende alla comunicazione informatica e telematica la medesima tutela della genuinità contenutistica già prevista per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche dall’art. 617-ter c.p.

📊 Schema
Comunicazione relativa a un sistema informatico o telematico + formazione falsa, alterazione o soppressione del contenuto, con successivo uso + fine di vantaggio o danno → delitto contro la genuinità delle comunicazioni informatiche.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).