Art. 619 c.p. – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

((Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.))

💡 Ratio Legis
Punisce, con pena aggravata rispetto all’ipotesi comune, la persona addetta al servizio postale, telegrafico o telefonico che commetta uno dei fatti di violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza, tutelando con particolare rigore la segretezza della corrispondenza dagli abusi di chi ha un accesso professionale privilegiato.

🔍 Esempio Concreto
Un dipendente di un servizio postale che, approfittando della propria posizione professionale, apra e legga la corrispondenza altrui affidata al servizio per la consegna, risponde del reato con pena aggravata rispetto a quella prevista per il privato comune.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che riconosce il maggior disvalore della violazione della segretezza della corrispondenza quando commessa da chi riveste una posizione professionale di accesso privilegiato, tradendo la fiducia riposta dalla collettività nel servizio.

📊 Schema
Persona addetta al servizio postale, telegrafico o telefonico + violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza affidata al servizio → delitto contro la segretezza della corrispondenza, aggravato dalla posizione professionale dell’autore.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).