Art. 623 c.p. – ( (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.))

💡 Ratio Legis
Punisce chi, venuto a cognizione per ragione del proprio stato o ufficio, della propria professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, tutelando la riservatezza del know-how scientifico e industriale.

🔍 Esempio Concreto
Un dipendente che, venuto a conoscenza per ragioni del proprio ufficio di un segreto industriale relativo a un nuovo processo produttivo, lo riveli a un concorrente o lo utilizzi per proprio vantaggio economico, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela specificamente il patrimonio di conoscenze tecniche e industriali riservate, riconoscendo che la loro divulgazione non autorizzata compromette il vantaggio competitivo dell’impresa o dell’inventore, a prescindere da una registrazione come brevetto.

📊 Schema
Notizia destinata a rimanere segreta su scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, conosciuta per ragione del proprio stato o ufficio + rivelazione o impiego a profitto proprio o altrui → delitto contro il patrimonio di conoscenze riservate.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).