Art. 635-quinquies c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(( (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) )).

Comma 1. 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

Comma 2. 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

Comma 3. 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

💡 Ratio Legis
Punisce, con pena aggravata rispetto all’ipotesi comune, chi compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

🔍 Esempio Concreto
Chi comprometta gravemente il funzionamento di un sistema informatico gestito da un’amministrazione pubblica o da un gestore di servizi essenziali, ad esempio mediante un attacco informatico che ne blocchi l’operatività, risponde del reato, con pena severamente aggravata se ne deriva la distruzione effettiva.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che estende ai sistemi informatici di pubblico interesse la medesima tutela già prevista per i sistemi privati, riconoscendo la maggiore gravità di attacchi informatici diretti a infrastrutture di rilevanza collettiva.

📊 Schema
Sistema informatico o telematico di pubblico interesse + distruzione, danneggiamento, inservibilità, o grave ostacolo al funzionamento → delitto aggravato contro la funzionalità dei sistemi informatici di rilevanza collettiva.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).