Art. 640-bis c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, ((sovvenzioni,)) finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

(125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: – (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione; – (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

💡 Ratio Legis
Punisce con pena aggravata il fatto di truffa quando commesso per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, quali contributi, finanziamenti o mutui agevolati, concessi o erogati da Stato, enti pubblici o Unione Europea.

🔍 Esempio Concreto
Chi, mediante artifizi o raggiri, ad esempio presentando documentazione falsa attestante requisiti insussistenti, ottenga indebitamente un contributo pubblico o un finanziamento agevolato, risponde del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che risponde all’esigenza di una tutela rafforzata delle risorse pubbliche destinate al sostegno di attività economiche e sociali, riconoscendo il maggior disvalore delle frodi che sottraggono tali risorse a chi ne avrebbe diritto.

📊 Schema
Truffa + oggetto costituito da erogazioni pubbliche quali contributi, finanziamenti o mutui agevolati → delitto aggravato contro il patrimonio pubblico destinato al sostegno economico e sociale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).