Art. 642 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).

Chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione ((da uno a cinque anni)).

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un’assicurazione o comunque un profitto, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, ovvero cagiona a sé o ad altri una lesione personale, ovvero aggrava le conseguenze dell’infortunio rifiutando dolosamente le prestazioni terapeutiche necessarie.

🔍 Esempio Concreto
Chi distrugga intenzionalmente un proprio bene assicurato, al fine di conseguire il relativo indennizzo assicurativo simulando un evento accidentale, risponde del reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela l’affidabilità del sistema assicurativo dalle frodi realizzate dall’assicurato stesso, sia mediante la distruzione fraudolenta del bene assicurato sia, per le lesioni personali, mediante l’autolesionismo o il rifiuto doloso di cure.

📊 Schema
Bene proprio assicurato, o propria integrità fisica + distruzione, occultamento, autolesione o rifiuto doloso di cure, con fine di conseguire il prezzo dell’assicurazione → delitto contro la correttezza del sistema assicurativo.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).