Art. 645 c.p. – Frode in emigrazione

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, al fine di trarne profitto, con inganno induce taluno a emigrare all’estero, tutelando i cittadini che intendano trasferirsi all’estero per motivi di lavoro dalle condotte fraudolente di chi ne sfrutti l’aspirazione a migliori condizioni economiche.

🔍 Esempio Concreto
Chi, prospettando falsamente opportunità di lavoro all’estero mai realmente esistenti, induca una persona a emigrare sostenendo spese e rischi, al fine di trarne un profitto economico dalla mediazione fraudolenta, risponde del reato di frode in emigrazione.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di matrice storica, legata al fenomeno dell’emigrazione italiana del secolo scorso, che conserva tuttora una residua rilevanza applicativa in relazione a moderne forme di sfruttamento dell’aspirazione a migliori condizioni di vita all’estero.

📊 Schema
Inganno + induzione a emigrare all’estero + fine di profitto per l’agente → delitto contro il patrimonio e la libertà di autodeterminazione di chi aspiri a emigrare per ragioni economiche.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).