Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.(294) ((356))

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36.

(294)

La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»".

(356)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio – 22 marzo 2024, n. 46 (in G.U. 1ª s. s. 27/03/2024, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anzichè «fino a cinque anni»".

💡 Ratio Legis
Punisce, a querela della persona offesa, chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, con pena aumentata se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

🔍 Esempio Concreto
Chi, avendo ricevuto in deposito o in comodato un bene altrui per una finalità specifica, se ne appropri anziché restituirlo o utilizzarlo secondo quanto pattuito, disponendone come se fosse proprio, risponde del reato di appropriazione indebita, distinto dal furto per la legittimità del possesso iniziale.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che si distingue dal furto per l’elemento del possesso legittimo del bene al momento dell’appropriazione, presupponendo una relazione di fiducia tra il titolare del bene e chi ne ha temporaneamente la disponibilità, poi tradita dall’appropriazione indebita.

📊 Schema
Denaro o cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo dall’agente + appropriazione, con fine di ingiusto profitto → delitto contro il patrimonio, distinto dal furto per la legittimità del possesso iniziale, procedibile a querela.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).