Art. 649 c.p. – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1° del coniuge non legalmente separato;

((1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;))

2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato ((o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa)), ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

💡 Ratio Legis
Esclude la punibilità per i delitti contro il patrimonio, non commessi con violenza alle persone, quando siano commessi in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente, o di un affine in linea retta convivente, prevedendo la procedibilità a querela per altri congiunti indicati dalla norma.

🔍 Esempio Concreto
Un furto commesso da un figlio in danno del proprio genitore convivente non è punibile, in ragione dello stretto vincolo di parentela e convivenza, mentre lo stesso fatto commesso in danno di un fratello non convivente è procedibile solo a querela della persona offesa.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che riflette la scelta legislativa di privilegiare la ricomposizione dei rapporti familiari rispetto alla repressione penale per i reati contro il patrimonio privi di violenza, commessi tra stretti congiunti, escludendo tale favore per i delitti commessi con violenza alle persone.

📊 Schema
Delitto contro il patrimonio, senza violenza alle persone + commissione in danno di stretti congiunti conviventi → non punibilità; commissione in danno di altri congiunti indicati dalla norma → procedibilità a querela, in deroga al regime ordinario.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).