Art. 652 c.p. – Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ((è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, ((è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000)).

💡 Ratio Legis
Presidia il dovere di solidarieta e collaborazione del cittadino nelle situazioni di emergenza collettiva (tumulto, pubblico infortunio, comune pericolo, flagranza di reato). Depenalizzata, la condotta e oggi punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

🔍 Esempio Concreto
Durante un grave incidente con feriti, Tizio, richiesto dall’agente intervenuto di prestare un aiuto alla sua portata, si rifiuta senza giustificato motivo: e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, aumentata se fornisce indicazioni mendaci.

⚖️ Giurisprudenza
Per la giurisprudenza il rifiuto deve essere ingiustificato: sussiste il giusto motivo quando la prestazione richiesta esporrebbe l’obbligato a un serio pericolo per se o per altri.

📊 Schema
Emergenza collettiva + richiesta del pubblico ufficiale o incaricato -> rifiuto ingiustificato di aiuto o informazioni -> sanzione amministrativa pecuniaria (aggravata in caso di indicazioni mendaci).

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).