Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito ((, a querela della persona offesa,)) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

((Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.))

💡 Ratio Legis
Tutela la tranquillita individuale contro le molestie recate, per petulanza o altro biasimevole motivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono. E procedibile a querela, salvo che la vittima sia incapace per eta o per infermita.

🔍 Esempio Concreto
Tizio tempesta Caia di telefonate assillanti e insistenti, per petulanza, turbandone la serenita: risponde della contravvenzione, a querela di Caia. Si procede d’ufficio se la persona molestata e incapace per eta o per infermita.

⚖️ Giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimita riconduce alla norma anche i messaggi telefonici e valorizza il requisito della petulanza; le condotte reiterate e invasive possono integrare il piu grave delitto di atti persecutori (art. 612-bis).

📊 Schema
Molestia o disturbo per petulanza o biasimevole motivo, in luogo pubblico/aperto al pubblico o col telefono -> arresto fino a sei mesi o ammenda (a querela; d’ufficio se la vittima e incapace per eta o infermita).

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).