Art. 661 c.p. – Abuso della credulità popolare

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare ((è soggetto)), se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).

💡 Ratio Legis
Protegge l’ordine pubblico contro chi, pubblicamente e con impostura, specula sulla credulita popolare quando dal fatto possa derivarne turbamento. Depenalizzata, e oggi punita con sanzione amministrativa.

🔍 Esempio Concreto
Tizio, spacciandosi pubblicamente per veggente, con artifici induce un gran numero di persone a comportamenti collettivi tali da poter turbare l’ordine pubblico: soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria.

⚖️ Giurisprudenza
La giurisprudenza richiede sia il carattere pubblico dell’impostura sia l’idoneita del fatto a determinare un turbamento dell’ordine pubblico, che segna il confine con le condotte penalmente irrilevanti e, ove vi sia un danno patrimoniale ingiusto, con la truffa.

📊 Schema
Pubblica impostura idonea ad abusare della credulita popolare + possibile turbamento dell’ordine pubblico -> sanzione amministrativa pecuniaria (da 5.000 a 15.000 euro).

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).