Art. 672 c.p. – Omessa custodia e mal governo di animali

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace:

1° chi, in luoghi aperti, abbandona a sè stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

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La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.

💡 Ratio Legis
Tutela l’incolumita pubblica contro i pericoli derivanti dalla mancata custodia di animali pericolosi o dal loro mal governo. Depenalizzata dalla L. 689/1981, e oggi illecito amministrativo.

🔍 Esempio Concreto
Tizio lascia libero, senza le debite cautele, un cane pericoloso di sua proprieta in un luogo frequentato: soggiace alla sanzione amministrativa. Vi soggiace anche chi abbandona animali da tiro o li lascia senza custodia.

⚖️ Giurisprudenza
La giurisprudenza valorizza il pericolo per l’incolumita delle persone quale ragione della tutela; le lesioni eventualmente cagionate dall’animale rilevano autonomamente.

📊 Schema
Omessa o inadeguata custodia di animali pericolosi, o loro mal governo -> sanzione amministrativa (depenalizzazione L. 689/1981).

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).