Art. 688 c.p. – Ubriachezza

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. ((186))

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

(186)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 – 17 luglio 2002, n. 354 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

💡 Ratio Legis
Sanziona lo stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico. L’ipotesi base e stata depenalizzata (illecito amministrativo); resta penale l’ipotesi aggravata a carico di chi abbia gia riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumita individuale.

🔍 Esempio Concreto
Tizio e colto in stato di manifesta ubriachezza in una piazza: soggiace alla sanzione amministrativa. Se pero ha precedenti per un delitto non colposo contro la persona, si applica la pena dell’arresto.

⚖️ Giurisprudenza
La giurisprudenza, dopo la depenalizzazione dell’ipotesi base, ha circoscritto la rilevanza penale alla sola fattispecie aggravata dalla qualita del soggetto.

📊 Schema
Manifesta ubriachezza in luogo pubblico -> sanzione amministrativa; se l’autore ha precedenti per delitto non colposo contro la vita o l’incolumita -> arresto da tre a sei mesi (aumento se abituale).

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).