Art. 692 c.p. – Detenzione di misure e pesi illegali

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, ((è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.

💡 Ratio Legis
Tutela la fede pubblica negli scambi commerciali sanzionando la detenzione o l’uso, nell’esercizio di un’attivita commerciale aperta al pubblico, di misure o pesi difformi da quelli legali. Depenalizzata, e illecito amministrativo.

🔍 Esempio Concreto
Il titolare di un negozio detiene una bilancia non conforme agli strumenti metrici legali: soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria.

⚖️ Giurisprudenza
La giurisprudenza collega la fattispecie alla disciplina metrologica sugli strumenti di misura ammessi al commercio.

📊 Schema
Detenzione o uso di misure o pesi difformi da quelli legali in esercizio commerciale -> sanzione amministrativa pecuniaria.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).