Art. 709 c.p. – Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

💡 Ratio Legis
Impone a chi abbia ricevuto o acquistato in buona fede cose poi rivelatesi provenienti da delitto di darne immediato avviso all’Autorita, una volta conosciutane la provenienza illecita.

🔍 Esempio Concreto
Tizio, acquistato in buona fede un bene poi risultato rubato, una volta scopertane la provenienza illecita omette di avvertire l’Autorita: risponde della contravvenzione.

⚖️ Giurisprudenza
La giurisprudenza distingue questa condotta omissiva, in buona fede iniziale, dalla ricettazione, che presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa gia al momento della ricezione.

📊 Schema
Ricezione o acquisto in buona fede di cose provenienti da delitto + omesso avviso all’Autorita dopo averne conosciuto la provenienza -> arresto fino a sei mesi o ammenda.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).