Art. 712 c.p. – Acquisto di cose di sospetta provenienza

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

💡 Ratio Legis
Sanziona l’acquisto o la ricezione di cose di sospetta provenienza senza averne prima accertata la legittima provenienza, quando la qualita della cosa, la condizione dell’offerente o l’entita del prezzo diano motivo di sospettarne l’origine delittuosa (cosiddetto incauto acquisto).

🔍 Esempio Concreto
Tizio acquista da uno sconosciuto, a un prezzo irrisorio e in circostanze anomale, beni che avrebbe dovuto sospettare di provenienza furtiva, senza verificarne la lecita provenienza: risponde della contravvenzione.

⚖️ Giurisprudenza
La giurisprudenza distingue l’incauto acquisto, fondato sulla mera colpa nell’omesso accertamento, dalla ricettazione, che richiede la consapevolezza dolosa della provenienza delittuosa.

📊 Schema
Acquisto o ricezione di cose di sospetta provenienza + omesso previo accertamento della legittima provenienza -> arresto fino a sei mesi o ammenda.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).