Prescrizione del risarcimento del danno: cinque anni, due anni e il momento in cui il danno si vede

Pubblicato il Ottobre 28, 2026 da Redazione LexTime

Articolo redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale.

Illustrazione di una clessidra dorata su sfondo blu notte con due libri di codice: il tempo per chiedere il risarcimento del danno che scorre
Illustrazione originale creata per LexTime con strumenti di intelligenza artificiale

Un investitore compra delle obbligazioni nel 1996; la banca, si scoprirà, non lo aveva informato dei rischi. I titoli perdono valore solo nel dicembre 2001, quando lo Stato che li ha emessi dichiara il default. Il tempo per chiedere il risarcimento è cominciato a scorrere al momento dell’acquisto o al momento della perdita? È la domanda che sta al centro della prescrizione del risarcimento del danno, e la risposta della Cassazione è netta: il termine non può decorrere prima che il danno esista e sia percepibile da chi lo subisce. La durata, poi, dipende dal tipo di danno: cinque anni per il danno da fatto illecito, due anni per quello da circolazione dei veicoli, un tempo più lungo quando il fatto è anche reato, dieci anni quando il danno nasce dall’inadempimento di un contratto.

Sono regole che si trovano in poche righe del codice civile, ma che nascondono una tensione antica: la certezza dei rapporti, che vuole termini fissi e calcolabili, contro la giustizia del caso, che non tollera un orologio che scada prima ancora che il danneggiato sappia di avere qualcosa da chiedere. I principi generali, cioè che cosa sia la prescrizione, come si sospende e come si interrompe, sono raccolti nella guida completa alla prescrizione; qui vediamo che cosa succede quando il diritto da far valere è quello al risarcimento.

Quanto dura la prescrizione del risarcimento del danno?

La norma di riferimento è l’articolo 2947 del codice civile. Il primo comma stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito «si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato». Fatto illecito, nel linguaggio del codice, è quello dell’articolo 2043: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. È la responsabilità che i giuristi chiamano extracontrattuale, o aquiliana: quella che nasce tra persone che, prima del danno, non avevano alcun rapporto.

Il secondo comma introduce un termine più corto per un settore preciso: per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni. La ragione della scelta si intuisce facilmente: gli incidenti stradali sono numerosi, le prove (testimoni, tracce, condizioni dei luoghi) si disperdono in fretta, e un termine breve spinge a chiudere presto le liti. L’espressione «veicoli di ogni specie» è volutamente ampia e non si limita alle automobili.

Poi c’è il terzo comma, il più articolato, che riguarda il caso in cui il fatto dannoso sia anche un reato. Ci torneremo tra poco, perché è lì che si nascondono le insidie più frequenti.

Prima, però, una precisazione che evita molti equivoci. Il termine di cinque anni non vale per qualsiasi risarcimento. Quando il danno deriva dall’inadempimento di un contratto, la regola è quella generale dell’articolo 2946, secondo cui, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. Stabilire se una responsabilità sia contrattuale o extracontrattuale, dunque, non è un esercizio accademico: può raddoppiare il tempo a disposizione del danneggiato.

Da quando comincia a correre il termine?

Qui la lettera dell’articolo 2947 sembra chiara: «dal giorno in cui il fatto si è verificato». Ma che cosa vuol dire «fatto»? La condotta del responsabile, o il danno che ne deriva? Nella maggior parte dei casi le due cose coincidono: un’auto tampona un’altra, e nello stesso istante c’è la condotta, c’è l’evento, c’è il danno, e il danneggiato se ne accorge. Il problema nasce quando tra la condotta e il danno passa del tempo, o quando il danno c’è ma resta nascosto.

A sciogliere il nodo interviene l’articolo 2935, la norma generale sulla decorrenza: la prescrizione «comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Se il danno non si è ancora prodotto, o se il danneggiato non è in condizione di percepirlo, il diritto al risarcimento non può essere fatto valere, e l’orologio non può partire. La giurisprudenza di legittimità ha costruito su questa combinazione di norme un criterio ormai stabile: il termine decorre dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno e diventa percepibile, con l’ordinaria diligenza, da chi ha interesse a farlo valere.

Un’applicazione recente si legge nell’ordinanza della Terza sezione civile n. 23096/2026, depositata il 13 luglio 2026, in una vicenda di responsabilità professionale di un notaio. Alcuni acquirenti avevano scoperto solo anni dopo il rogito che i terreni su cui sorgeva la casa comprata erano stati, in passato, gravati da un pignoramento non menzionato negli atti. La corte d’appello aveva ritenuto prescritte alcune domande, fondandosi su una premessa che la Cassazione definisce «corretta, in diritto»: la prescrizione decorre dal momento in cui il danno diviene effettivamente percepibile per il danneggiato. Poi però aveva presunto che i venditori conoscessero il pignoramento soltanto perché avevano chiesto la concessione edilizia e curato il frazionamento delle particelle. Ed è qui che la decisione è stata cassata: quelle pratiche non richiedono di verificare se il bene sia libero da pesi, perché, osserva la Corte, la documentazione su pignoramenti o ipoteche «è prescritta al fine della vendita o della permuta dell’immobile e non anche al fine dell’espletamento delle pratiche edilizie e (o) catastali». La percepibilità del danno, insomma, va dimostrata con elementi idonei, non dedotta da circostanze che non la implicano.

E quando il danno resta nascosto per anni?

È il caso del cosiddetto danno lungolatente: un pregiudizio che nasce da una condotta remota ma si rivela molto tempo dopo. Gli esempi da manuale sono quelli sanitari (una malattia contratta per una causa che si scopre solo dopo anni), ma lo schema vale anche per i danni patrimoniali. Se si applicasse alla lettera il «giorno in cui il fatto si è verificato», il danneggiato potrebbe trovarsi con il diritto prescritto prima ancora di sapere di averlo: un esito che l’articolo 2935 non consente. Per questo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non basta la comparsa di un sintomo o di un fatto qualsiasi: conta il momento in cui il danno può essere percepito come danno ingiusto, e ricollegato alla condotta di un terzo, da una persona di ordinaria diligenza.

Il criterio, però, ha anche un rovescio, ed è giusto vederlo. La percepibilità non coincide con la certezza assoluta. Lo mostra l’ordinanza della Terza sezione civile n. 2600/2026, depositata il 6 febbraio 2026. Una proprietaria aveva costruito un immobile sulla base di una concessione edilizia rilasciata nel 1995, poi annullata; l’immobile era stato sequestrato nell’ambito di un procedimento penale. Lei sosteneva che la prescrizione dovesse decorrere solo dal 1999, quando il Comune le aveva comunicato l’avvio del procedimento di annullamento della concessione. I giudici di merito l’avevano invece fatta decorrere dal sequestro, del 1998. La Cassazione ha ritenuto quella scelta del tutto ragionevole, con un’osservazione di buon senso: un privato che, «benché titolare di una concessione edilizia ancora non annullata, si vede sequestrare il proprio immobile con atto del giudice penale deve almeno nutrire qualche dubbio sulla legittimità della concessione». Da quel momento il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere.

C’è un secondo insegnamento, più tecnico, nella stessa ordinanza. L’individuazione del fatto da cui far decorrere la prescrizione, ricorda la Corte, è una questione rimessa al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione non sia palesemente irragionevole. In altre parole: la regola giuridica è una sola, ma la sua applicazione si gioca sui fatti, nei primi due gradi di giudizio. Chi spera di spostare in cassazione la data di partenza dell’orologio, se la motivazione regge, trova la porta chiusa.

Il termine di dieci anni per l’inadempimento: anche lì conta il danno?

Torniamo all’investitore da cui siamo partiti. Il suo caso è stato deciso dalla Prima sezione civile con l’ordinanza n. 26479/2026, depositata l’8 ottobre 2026. L’acquisto delle obbligazioni risaliva al 1996, il default dell’emittente al 31 dicembre 2001, la prima lettera di contestazione alla banca al 29 dicembre 2011. La corte d’appello aveva qualificato la responsabilità dell’intermediario come contrattuale, con il termine decennale, ma aveva fatto decorrere quel termine dal momento dell’inadempimento, cioè dagli acquisti del 1996: a suo giudizio, il criterio della percepibilità del danno andava circoscritto alla sola responsabilità aquiliana. Risultato: tutto prescritto.

La Cassazione ha accolto il ricorso con un ragionamento lineare. La prescrizione dell’azione di risarcimento «non può, con evidenza, cominciare a decorrere prima dell’emergere di un danno risarcibile». E prima del default il danno non esisteva, né era percepibile; la sentenza impugnata, scrive la Corte, «appare confondere i due diversi piani dell’inadempimento e del danno». Richiamando proprie decisioni del 2023 e del 2024, l’ordinanza ribadisce che in materia di intermediazione finanziaria il termine decennale decorre solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, oggettivamente percepibile secondo l’ordinaria diligenza.

La conseguenza è importante per chi studia la materia: la distanza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale riguarda la durata del termine, non il criterio della sua decorrenza. In entrambi i casi l’orologio parte dal danno, non dalla condotta. La Corte ha anche escluso che un primo declassamento dei titoli, avvenuto nel 1999, bastasse a far partire il termine, perché non era stato dedotto che la perdita si fosse già definitivamente verificata in quel momento; quanto alla data esatta in cui il default divenne percepibile, la questione è stata rimessa al giudice del rinvio, come questione di fatto.

Si capisce allora perché la data di partenza fosse decisiva. Come si legge nell’articolo su che cosa interrompe davvero la prescrizione, una lettera di costituzione in mora azzera il termine: nel caso dei titoli, la lettera del 2011 arrivava entro dieci anni dal default, ma non entro dieci anni dagli acquisti. Tutto, ancora una volta, dipendeva dal punto di partenza.

Che cosa cambia se il fatto è anche reato?

Il terzo comma dell’articolo 2947 contiene due regole distinte. La prima: se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. La seconda, introdotta da un «tuttavia»: se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, o se è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini dei primi due commi (cinque o due anni), ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

La logica è intuitiva. Sarebbe incoerente che lo Stato potesse ancora punire un fatto mentre la vittima non può più chiederne il risarcimento; e una volta chiuso il processo penale, è giusto che il danneggiato abbia di nuovo un termine pieno per agire, che parte da una data certa.

L’ordinanza n. 2600/2026 mostra però il limite di questa regola. Nel caso della concessione edilizia annullata, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale era stato condannato in via definitiva per due episodi di falso. La Corte riconosce che, se il terzo comma fosse stato applicabile, il diritto non sarebbe stato prescritto: la condanna era divenuta irrevocabile l’11 maggio 2005 e la citazione era del 22 dicembre 2007, dunque entro cinque anni. Ma i giudici di merito avevano accertato che quei due falsi erano successivi al rilascio della concessione e non avevano inciso sul procedimento che aveva causato il danno. Il reato c’era, ma non era il fatto da cui derivava il danno lamentato. Di qui l’applicazione della regola generale del primo comma, cinque anni dal 1998, e la prescrizione già compiuta quando la danneggiata aveva scritto al Comune nel 2004.

La lezione è precisa: la prescrizione più lunga non si estende a qualsiasi vicenda in cui compaia un reato, ma solo al danno che dal reato deriva.

Le questioni che restano aperte

Il criterio della percepibilità è ormai condiviso, ma la sua applicazione lascia spazi di incertezza che è bene conoscere. Il primo riguarda il grado di consapevolezza richiesto: le tre ordinanze del 2026 mostrano che non serve la certezza (basta un fatto che faccia ragionevolmente dubitare, come un sequestro), ma che non basta una presunzione costruita su circostanze neutre (come una pratica edilizia). Tra questi due estremi si muove il giudice del merito, caso per caso.

Il secondo riguarda la qualificazione della responsabilità. Nella vicenda delle obbligazioni la banca aveva sostenuto, solo in cassazione, che la responsabilità per violazione degli obblighi informativi fosse extracontrattuale, con il termine di cinque anni; la Corte non ha deciso la questione nel merito, perché sulla natura contrattuale, affermata dalla corte d’appello e non impugnata con ricorso incidentale, si era formato il giudicato interno. È un promemoria utile: la scelta tra cinque e dieci anni si combatte nei gradi di merito, e chi non la contesta in tempo non può riaprirla dopo. Lo stesso tema del punto di partenza, del resto, attraversa anche altri settori, come mostra l’articolo sulla prescrizione dei crediti di lavoro.

Torniamo all’investitore

L’investitore del 1996 non aveva perso il suo diritto per il solo trascorrere del tempo dall’acquisto: il suo orologio, secondo la Cassazione, era partito con il default, quando il danno era diventato reale e visibile. È questa l’idea chiave della prescrizione del risarcimento del danno. La legge fissa durate diverse, cinque anni, due anni, il termine più lungo del reato, i dieci anni dell’inadempimento contrattuale; ma il punto di partenza segue una logica comune, quella dell’articolo 2935: non si può perdere un diritto che non si è ancora in grado di far valere. Il rovescio è altrettanto netto: quando il danno si è manifestato in modo percepibile con l’ordinaria diligenza, il tempo corre, anche se il danneggiato non ha ancora tutte le risposte. Ogni caso, naturalmente, va valutato sugli atti e sulle date.

Domande frequenti

In quanto tempo si prescrive il risarcimento del danno da fatto illecito?
In cinque anni (articolo 2947, primo comma, del codice civile); in due anni per i danni da circolazione dei veicoli di ogni specie; con il termine più lungo del reato, se il fatto è anche reato.

Da quando decorre il termine?
Dal momento in cui il danno si manifesta e diventa percepibile dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, come impone l’articolo 2935 letto insieme all’articolo 2947; non dalla sola condotta del responsabile.

Il danno da inadempimento contrattuale si prescrive in cinque anni?
No, in dieci anni (articolo 2946). Anche in questo caso, secondo l’ordinanza n. 26479/2026, il termine decorre da quando il danno emerge, non dall’inadempimento.

Basta che il fatto sia un reato per avere più tempo?
No. Il danno deve derivare proprio dal fatto di reato: se i reati accertati sono diversi da quello che ha causato il danno, vale il termine ordinario, come ha confermato l’ordinanza n. 2600/2026.

Per approfondire

Informazioni aggiornate a ottobre 2026.

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Per inquadrare l’argomento nel suo insieme: Prescrizione: come un diritto può morire di silenzio (e come si tiene in vita).

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